Policy sui minori

Policy per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (Codice di condotta)
Introduzione
La tutela dei minori e delle persone vulnerabili è parte costitutiva della proposta educativa della Cooperativa Sociale Salvagente (“Salvagente”). Essa non riguarda soltanto coloro che si impegnano nelle attività indirizzate agli studenti, ma tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del Salvagente, chiamate a mantenere un irreprensibile stile di vita e di relazioni personali e ad impegnarsi attivamente nella prevenzione degli abusi, nella sensibilizzazione al tema, nella diffusione di una cultura improntata al rispetto e alla cura dei più deboli.
Le persone impegnate nell’attività educativa del Salvagente, oltre a manifestare una sincera passione educativa, debbono offrire chiara testimonianza di equilibrio psicologico e maturità affettiva.
Art. 1 Scopo
Lo scopo della presente Policy è fornire regole di condotta vincolanti a cui sono tenute ad uniformarsi tutte le persone (responsabili, impiegati, docenti e volontari) che collaborano alle attività del Salvagente nella relazione con i minori, le persone vulnerabili e comunque con tutti gli studenti, anche se maggiorenni.
Art. 2 Principio di tutela
Il Salvagente si impegna a proteggere i minori e le persone vulnerabili da ogni forma di violenza fisica o psichica, danno o abuso, trattamento negligente, maltrattamento o sfruttamento, incluso l’abuso sessuale.
Il Salvagente condanna con fermezza ogni forma di molestia sessuale e qualsiasi condotta inappropriata nella relazione educativa con tutti gli studenti, in quanto lesiva della dignità, della libertà di coscienza e dell’intimità personale degli stessi.
A tal fine, il Salvagente raccomanda la vigilanza nell’uso delle parole e la massima discrezione nella gestualità che non deve mai travalicare l’ambito della cordialità, sempre apertamente condivisa con gli altri adulti e gli altri ragazzi presenti. Vanno del tutto evitati atteggiamenti autoreferenziali e legami personalistici che possano generare equivoci ed inibire una sana dinamica relazionale a livello educativo.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente Policy si intendono per:
a) Violenza: ogni atto di forza fisica o psicologica volto a sopraffare, umiliare o danneggiare la persona, anche se privo di lesioni materiali evidenti.
b) Abuso: qualsiasi comportamento, fisico o psicologico, che provochi danno alla salute, allo sviluppo o alla dignità della persona, incluse forme di sfruttamento economico, lavorativo o affettivo.
c) Abuso sessuale: ogni coinvolgimento di minori o persone vulnerabili in attività a connotazione sessuale, con o senza contatto fisico, realizzato con coercizione, inganno, abuso di autorità o di fiducia.
d) Molestia sessuale: qualsiasi atto o comportamento indesiderato di natura sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, che abbia lo scopo o l’effetto di violare la dignità della persona o creare un ambiente intimidatorio, degradante o offensivo.
e) Atti sessuali con minori: tutti i comportamenti o pratiche a contenuto sessuale che coinvolgano: persone di età inferiore ai 14 anni, in ogni caso e senza eccezioni; persone di età inferiore ai 16 anni, qualora l’autore rivesta una posizione di responsabilità, affidamento, vigilanza, custodia, istruzione o eserciti un ruolo di autorità o di influenza. Tali condotte costituiscono sempre abuso sessuale e configurano reato ai sensi delle norme vigenti del Codice Penale (artt. 609-bis e seguenti, 609-quater c.p.).
f) Condotte inappropriate: ogni comportamento che travalichi l’ambito della relazione educativa equilibrata e rispettosa, tra cui:
• uso improprio del linguaggio, con espressioni volgari, offensive o intrusive;
• gesti fisici non pertinenti alla cordialità e al contesto educativo, specialmente se compiuti in assenza di altri adulti o studenti;
• instaurazione di rapporti personali esclusivi, autoreferenziali o di dipendenza affettiva che possano generare fraintendimenti o compromettere la libertà e la serenità della relazione educativa.
Art. 4 Consenso
Nessuno studente, per quanto personalmente desideroso di parteciparvi, sarà ammesso all’attività del Salvagente senza che sia stato previamente acquisito il consenso espresso da parte dei rispettivi genitori o tutori e le relative liberatorie.
Art. 5 Persone vulnerabili
Particolare attenzione dovrà essere posta nella relazione con gli studenti, anche maggiorenni, che manifestino condizioni di vulnerabilità fisica o psichica.
Art. 6 Segnalazione e Commissione
Salvo il diritto di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria, la persona che collabora all’attività del Salvagente che venga a conoscenza di un abuso, una molestia sessuale o una condotta inappropriata nei confronti di un minore, una persona vulnerabile e comunque nei confronti di uno studente, è tenuto ad informare la Commissione istituita a tal fine, composta dal Presidente in carica (attualmente Alvaro Agasisti) e dalla Direttrice in carica (attualmente Agnese Rustignoli).
La segnalazione deve contenere elementi sufficientemente precisi circa il tempo ed il luogo dei fatti, le persone coinvolte o informate, nonché tutte le altre circostanze che possano essere utili al fine di assicurare un’accurata valutazione della sua non manifesta infondatezza.
La segnalazione può essere effettuata contattando riservatamente almeno un membro della Commissione che notizierà l’altro. Nel caso in cui la segnalazione riguardi uno dei membri della Commissione, il segnalante potrà contattare il membro non coinvolto che gestirà in autonomia.
La segnalazione verrà annotata in apposito verbale, con protocollo riservato.
La segnalazione potrà essere effettuata direttamente dal minore coinvolto o da altro studente o da un suo genitore/tutore o da un dipendente/volontario della cooperativa.
La Commissione convocherà, senza indugio, separatamente e riservatamente, il segnalato, redigendo apposito verbale, da archiviare con protocollo riservato.
Nel caso in cui la segnalazione risulti non manifestamente infondata, la Commissione informerà subito i genitori o il tutore del minore o della persona vulnerabile.
L’effettivo svolgimento dell’istruttoria deve essere valutato in modo da non compromettere le eventuali indagini delle Autorità competenti e, comunque, in piena collaborazione con le medesime.
Nei casi più gravi, la Commissione dovrà fare quanto possibile per accertarsi che siano state sporte le denunce all’autorità competente. In caso di riluttanza dei genitori o del tutore a sporgere denuncia, la Commissione si farà carico della stessa.
La persona segnalata potrà essere cautelarmente sospesa dalla funzione, dall’incarico o dall’attività di relazione con gli studenti.
Nel caso di segnalazione non manifestamente infondata, nei confronti della persona segnalata verranno assunti provvedimenti che impediscano qualsiasi relazione con minori o persone vulnerabili o comunque la reiterazione delle condotte segnalate con misure cautelari e/o disciplinari.
Per ogni misura cautelare e disciplinare, si rinvia alle norme contrattuali e al regolamento disciplinare.
L’Ente valuterà ogni ulteriore conseguenza relativa al contratto di lavoro o di collaborazione in essere, in applicazione delle norme di legge, contrattuali e disciplinari.
La Commissione mantiene l’assoluta riservatezza su quanto appreso nell’ambito del suo ufficio, a tutela dell’immagine e della sfera privata delle persone coinvolte, anche mediante l’accurata protezione dei dati personali.
Alla persona segnalata è sempre riconosciuta la presunzione di innocenza e la legittima tutela della sua reputazione.
Art. 7 Autocertificazioni
Tutte le persone coinvolte nell’attività del Salvagente sono tenute a produrre una autocertificazione attestante la conoscenza della presente Policy e l’impegno a rispettarla.
Le persone impegnate nell’attività educativa del Salvagente sono inoltre tenute a produrre una autocertificazione attestante l’assenza di precedenti penali e pendenze giudiziarie inerenti i minori e le persone vulnerabili.
Art. 8 Formazione
Tutte le persone coinvolte nell’attività del Salvagente sono tenute a partecipare ad eventuali percorsi formativi per la prevenzione ed il riconoscimento degli abusi su minori e persone vulnerabili.
Art. 9 Pubblicizzazione della Policy
Alla presente Policy viene data adeguata pubblicità, oltre che con le autocertificazioni di cui all’Art. 7, nei moduli di iscrizione degli studenti, nonché mediante comunicazione sul sito internet del Salvagente.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
L’applicazione della presente Policy, e in particolare l’attività della Commissione di cui all’art. 6, comportano trattamenti di dati personali da parte della Cooperativa Salvagente in qualità di Titolare del trattamento.
I dati personali trattati comprendono dati appartenenti a categorie particolari e dati riferiti a condanne penali o reati, questi ultimi raccolti nella sola forma della autocertificazione.
I trattamenti in oggetto sono necessari per la salvaguardia degli interessi vitali delle persone protette dalla Policy e per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento a tutelare interessi fondamentali di minori e persone vulnerabili nei confronti di comportamenti o situazioni riconducibili a persone aventi rapporti con il Salvagente.
Se possibile e compatibile con le finalità sopra indicate, verrà raccolto il consenso informato dell’interessato al trattamento.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle previsioni del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa italiana primaria e secondaria vigente.
Art. 11 Applicazione
La presente Policy si applica nel rispetto del contratto di lavoro e del regolamento disciplinare dei dipendenti e collaboratori al cui contenuto si rinvia.